Autorizzazione Tribunale di Roma n. 378 del 30/09/2005
 
Work in progress - Anno VIII - n.34 - Ottobre - dicembre 2012
ARTE e DIRITTO  

"Ubi Ius, ibi societas”

La dichiarazione di interesse culturale del Bene nell'evoluzione
della giurisprudenza del giudice amministrativo.

di Vittorio Largajolli





Iniziamo il nostro excursus sulla materia trattata in questo numero partendo, come è ovvio, dal dato normativo.
Ebbene risulta necessario prendere in esame il combinato disposto di due articoli del Codice dei Beni culturali, l’articolo 10 comma 3 e l’articolo 13 comma 1.
La prima delle due norme afferma: “(…) Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13: a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1; b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante; c) le raccolte librarie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale; d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose; e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, rivestono come complesso un eccezionale interesse artistico o storico. (…)”; mentre la seconda specifica: “(…) La dichiarazione accerta la sussistenza, nella cosa che ne forma oggetto, dell'interesse richiesto dall'articolo 10, comma 3. (…)”
Andiamo adesso a vedere come si è evoluta la giurisprudenza del Giudice Amministrativo in questa delicata materia, ed in particolare quali particolari sono emersi e sono stati ritenuti idonei per far si che il vincolo potesse essere apposto.
In primis dobbiamo ricordare come il G.A. abbia affermato come non sia la semplice vetustà dell’edificio a determinare una corretta motivazione per l’apposizione del vincolo.
Bensì come sia necessaria “(…) l’individuazione e l’esposizione delle ragioni per le quali l’edificio abbia un peculiare e specifico pregio(…)”, ad esempio poiché individuabile come testimonianza di uno stile architettonico. (così Consiglio di Stato sez. V n. 5909 del 2005).
In questo senso vi è un fil rouge che ci porta a menzionare come per i Giudici Amministrativi non sia necessario che l’opera oggetto di vincolo sia di eccezionale valore artistico o attribuibile ad autore di chiara e nota fama.
Questo perché, ci ricorda giustamente il Supremo Collegio, con acuta osservazione giuridica e culturale: “(…) non soltanto le opere espressione in senso assoluto del genio e dell’arte umana ma anche quelle che, essendo testimonianza irripetibile, o comunque rara e recessiva, di un’ epoca storica, fanno parte del patrimonio culturale della collettività (…)”.
Ancora andando a curiosare tra le pronunce del G.A. in materia, scopriamo come lo stato di degrado di un bene non costituisca ostacolo per la dichiarazione di interesse culturale ma anzi: “(…) l’imposizione del vincolo di notevole interesse storico – artistico potrà consentire la prevenzione di ogni uso incompatibile (…)” oltre alla possibilità di “(…) interventi conservativi dello stesso (…)”.(Consiglio di Stato sez. VI n. 3041 del 2006).
Emerge in questo breve quadro Giurisprudenziale come si sia voluto offrire una tutela ampia del patrimonio culturale andando ad integrare con precisione quei vuoti normativi fisiologici, poiché la norma in materia è prevalentemente didascalica.
D’altro canto si apprezza anche una chiara volontà di non consentire alla P.a. un abuso nella motivazione del provvedimento relativo alla dichiarazione di interesse che genererebbe un evidente sconfinamento della discrezionalità amministrativa stessa.



Scalea (Cs): La Torre di Giuda (vedi articolo della Posta)


Vittorio Largajolli č avvocato del Foro di Roma ed esperto in Diritto amministrativo.
studiolegalelargajolli@yahoo.it




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