Iniziamo il nostro excursus sulla materia trattata in questo numero
partendo, come è ovvio, dal dato normativo.
Ebbene risulta necessario prendere in esame il combinato disposto
di due articoli del Codice dei Beni culturali, l’articolo
10 comma 3 e l’articolo 13 comma 1.
La prima delle due norme afferma: “(…) Sono altresì
beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista
dall'articolo 13: a) le cose immobili e mobili che presentano interesse
artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente
importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al
comma 1; b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti privati,
che rivestono interesse storico particolarmente importante; c) le
raccolte librarie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse
culturale; d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti,
che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del
loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura,
dell'arte e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze
dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche,
collettive o religiose; e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque
appartenenti, che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche
ambientali, rivestono come complesso un eccezionale interesse artistico
o storico. (…)”; mentre la seconda specifica: “(…)
La dichiarazione accerta la sussistenza, nella cosa che ne forma
oggetto, dell'interesse richiesto dall'articolo 10, comma 3. (…)”
Andiamo adesso a vedere come si è evoluta la giurisprudenza
del Giudice Amministrativo in questa delicata materia, ed in particolare
quali particolari sono emersi e sono stati ritenuti idonei per far
si che il vincolo potesse essere apposto.
In primis dobbiamo ricordare come il G.A. abbia affermato come non
sia la semplice vetustà dell’edificio a determinare
una corretta motivazione per l’apposizione del vincolo.
Bensì come sia necessaria “(…) l’individuazione
e l’esposizione delle ragioni per le quali l’edificio
abbia un peculiare e specifico pregio(…)”, ad esempio
poiché individuabile come testimonianza di uno stile architettonico.
(così Consiglio di Stato sez. V n. 5909 del 2005).
In questo senso vi è un fil rouge che ci porta a menzionare
come per i Giudici Amministrativi non sia necessario che l’opera
oggetto di vincolo sia di eccezionale valore artistico o attribuibile
ad autore di chiara e nota fama.
Questo perché, ci ricorda giustamente il Supremo Collegio,
con acuta osservazione giuridica e culturale: “(…) non
soltanto le opere espressione in senso assoluto del genio e dell’arte
umana ma anche quelle che, essendo testimonianza irripetibile, o
comunque rara e recessiva, di un’ epoca storica, fanno parte
del patrimonio culturale della collettività (…)”.
Ancora andando a curiosare tra le pronunce del G.A. in materia,
scopriamo come lo stato di degrado di un bene non costituisca ostacolo
per la dichiarazione di interesse culturale ma anzi: “(…)
l’imposizione del vincolo di notevole interesse storico –
artistico potrà consentire la prevenzione di ogni uso incompatibile
(…)” oltre alla possibilità di “(…)
interventi conservativi dello stesso (…)”.(Consiglio
di Stato sez. VI n. 3041 del 2006).
Emerge in questo breve quadro Giurisprudenziale come si sia voluto
offrire una tutela ampia del patrimonio culturale andando ad integrare
con precisione quei vuoti normativi fisiologici, poiché la
norma in materia è prevalentemente didascalica.
D’altro canto si apprezza anche una chiara volontà
di non consentire alla P.a. un abuso nella motivazione del provvedimento
relativo alla dichiarazione di interesse che genererebbe un evidente
sconfinamento della discrezionalità amministrativa stessa.
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