Autorizzazione Tribunale di Roma n. 378 del 30/09/2005
 
Work in progress - Anno IX - n.37 - Luglio - settembre 2013
ARTE e DIRITTO  

"Ubi Ius, ibi societas”

Associazioni dei consumatori e tutela del patrimonio.
di Vittorio Largajolli





La querelle relativa alla sponsorizzazione dell’Anfiteatro Flavio (il nostro amato Colosseo …) ha avuto un importante risvolto davanti al Giudice Amministrativo conclusosi con un’interessante sentenza i cui confini possono essere approfonditi sotto vari punti di vista (ci si riferisce alla Sentenza n. 6028 del 2012 Tar Lazio).
Quello che in questa sede ci interessa analizzare è l’aspetto relativo alla capacità di tutela del patrimonio artistico e culturale da parte delle associazioni dei consumatori nazionali.
Infatti il ricorso, che ha dato adito alla pronuncia del Tar Lazio richiamata, era stato presentato da una delle maggiori associazioni di consumatori nazionale, la quale lamentava varie violazioni di legge delle P.a. coinvolte oltre che un cattivo uso della discrezionalità amministrativa in merito alla nota vicenda; senza entrare nel merito della stessa ci limitiamo ad analizzare cosa ha detto il Giudice Amministrativo relativamente alla legittimazione della predetta associazione a rappresentare quel tipo di interesse.
Partiamo dalla fine, il Tar Lazio ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso con la sentenza in commento.
È stata rilevata, infatti, la carenza di legittimazione attiva ravvisabile in capo all’associazione dei consumatori al fine della sollecitazione della tutela giurisdizionale a fronte della vicenda in oggetto.
Il Giudice Amministrativo ha affermato: “(…)non si può prescindere dall'accertamento di una lesione, reale o potenziale, degli interessi di cui sono titolari le predette categorie in quanto tali, e per la cui tutela, quindi, possono agire in giudizio le associazioni che raggruppano utenti e consumatori. (…)”.
Precisando: “(…) In altri termini, la legittimazione a ricorrere delle associazioni dei consumatori e degli utenti in possesso di regolare iscrizione nell'apposito elenco ministeriale, per quanto ampia, non può tuttavia estendersi sino a ricomprendere qualsiasi attività di tipo pubblicistico che si rifletta economicamente, in modo diretto o indiretto, sui cittadini, dovendo al contrario esser commisurata a quegli atti che siano idonei a interferire con specificità e immediatezza sulla posizione dei consumatori e degli utenti. La legittimazione sussiste, dunque, ove i provvedimenti che si impugnano abbiano effettivamente leso un "interesse collettivo dei consumatori e degli utenti", la cui tutela viene assunta dalla relativa associazione. (…)”.
In buona sostanza il Tar ha affermato che la legittimazione a ricorrere delle associazioni dei consumatori e degli utenti in possesso di regolare iscrizione nell'apposito elenco ministeriale, per quanto ampia, non può estendersi sino a ricomprendere qualsiasi attività di tipo pubblicistico che si rifletta economicamente, direttamente o meno, sui cittadini: dovendo, al contrario, essere commisurata a quegli atti che siano idonei a interferire con specificità e immediatezza sulla posizione dei consumatori.
Mentre quindi ad un sommario esame sarebbe potuto sembrare che il Giudice Amministrativo non ravvisasse nell’associazione dei consumatori nazionale la possibilità di assurgere a difensore del patrimonio artistico culturale, in realtà le considerazioni seguenti fanno emergere una altra verità.
Infatti il G.A. ribadendo quanto affermato dalla costante Giurisprudenza Amministrativa in materia: “(…) Le associazioni di protezione ambientale riconosciute sono, in particolare, legittimate ad agire, a tutela di interessi diffusi, avverso qualunque provvedimento lesivo di un bene ambientale giuridicamente rilevante (…)”, precisa come nel caso di specie “(…) il proprium dell'interesse fatto valere non è riconducibile ad esigenze ambientalistiche, ma - come evidenziato dagli stessi scritti difensivi - all'affermata illegittimità della procedura di affidamento ed al riveniente pregiudizio per le finanze pubbliche riveniente dall'affermata esiguità delle utilità economiche delle quali l'impresa sponsorizzatrice si è fatta carico ai fini di cui sopra (…)”.
Nessuna diminutio alla capacità di tutela del patrimonio artistico culturale da parte delle associazioni dei consumatori ha portato questa importante Giurisprudenza, infatti come evidenziato, il diniego e la conseguente inammissibilità dell’azione della ricorrente scaturiscono da altre considerazioni, a loro volte conseguenti all’impostazione con cui era stata formulata l’azione censoria della stessa.






Vittorio Largajolli č avvocato del Foro di Roma ed esperto in Diritto amministrativo.
studiolegalelargajolli@yahoo.it




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